Immagina il seguente scenario: come grossista ricevi una consegna di un farmaco con bolla di consegna e fattura. Tuttavia, non hai effettuato l'ordine. Cosa devi fare?
Molti direbbero intuitivamente di rifiutare il materiale in arrivo e di restituite immediatamente la merce al mittente. Ma è molto meglio accettare la merce e metterle in quarantena. È possibile difatti che tale merce sia contraffatta e si ha sempre il dovere di informare le autorità in caso di sospetto.
E' quindi necessario verificare i processi interni degli ordini e contattare il potenziale fornitore. Se viene confermato il sospetto di contraffazione, si deve informare le autorità e il titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione (MAH): "I distributori all'ingrosso devono immediatamente informare l'autorità competente e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali che identificano come falsificati o sospetti di essere falsificati" ( Linea guida UE-GDP capitolo 6.4).
A proposito, questo vale anche per i broker. Vedere il capitolo 10.2 delle linee guida UE-GDP.
Data: 21.03.2019
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Delivery of not ordered goods - what to do?
Imagine the following scenario: As a wholesaler, you receive a delivery of a drug with delivery note and invoice. However, you have not placed the order. What should you do?
Many would intuitively say that you refuse acceptance and return the goods immediately to the sender. But please accept the goods and put them in quarantine. It is possible that the goods are counterfeit and you have a duty to inform the authorities if there is any suspicion.
Then you should check your internal order processes and contact the potential supplier. If the suspicion of counterfeiting is confirmed, please inform the authorities and the manufacturing authorisation holder (MAH): " Wholesale distributors must immediately inform the competent authority and the marketing authorisation holder of any medicinal products they identify as falsified or suspect to be falsified" (EU-GDP Guideline Chapter 6.4). By the way, this also applies to brokers. See EU-GDP guidelines chapter 10.2.
Date: 21.03.2019