All’inizio dell’anno siamo alle prese con i rinnovi contrattuali o con appuntamenti per possibili nuove collaborazioni.
Chi, come me, è sul campo spesso tende a sottovalutare l’importanza di darsi una forma contrattuale completa affidandosi ancora alla fiducia reciproca, alla parola data che, sicuramente, ha una importanza fondamentale nel rapporto tra le persone che stipulano il contratto ma che non è sufficiente a tutelare il rapporto tra l’azienda del committente e quella del vettore e viceversa. I contratti devono sopravvivere alle persone fisiche che lo hanno stipulato.
Senza aver la pretesa di essere un consulente legale, cercherò comunque in questo articolo di elencare gli aspetti da tener presenti per la stesura del contratto e la definizione delle responsabilità.
Controllo del fornitore
Per prima cosa, se si tratta di un nuovo fornitore, vi consiglio di registrarvi sul sito del Ministero dei Trasporti https://www.alboautotrasporto.it/ oppure Il portale dell'Automobilista - Home per poter accedere al registro degli autotrasportatori autorizzati. Semplicemente, inserendo la Partita I.V.A. del fornitore, sapremo se è in regola con le leggi che regolamentano l’autotrasporto e quindi se è fattibile la collaborazione.
Se non l’avete mai fatto, vi consiglio di fare un controllo anche sui fornitori che già stanno lavorando con voi. Avere fornitori non autorizzati (abusivi) vi mette a rischio di sanzioni anche pesanti e di confisca dei beni trasportati.
Controllato il fornitore e confermato che è in regola procediamo a stipulare il contratto.
Forma del contratto
La legge di riferimento che regola i rapporti tra committente e vettore è il D.L. n.286/2005
Non vi è obbligo sulla forma ma è consigliabile procedere con un contratto scritto osservando alcuni elementi essenziali per poterlo definire “contratto scritto”:
Per la contrattazione dei prezzi sono state abrogate le leggi che imponevano un controllo degli stessi lasciando la libera contrattazione.
Questo non significa spingere ad avere tariffe sottocosto che non garantiscono il vettore , i suoi dipendenti e il corretto servizio.
Chi fa il nostro lavoro conosce il minimo contrattuale a prescindere dalle leggi.
Le tariffe devono essere indicate obbligatoriamente all’interno del contratto.
E’ possibile per il vettore oggetto del contratto avvalersi di aziende collaboratrici (sub-vettore) ma solo di primo grado. Consiglio comunque di inserire nel “contratto scritto” le regole base per essere accettata dal committente la subvezione.
Responsabilità del committente, del vettore e del caricatore
Nel contratto vanno inserite anche le istruzioni al vettore per l’esecuzione del trasporto.
Le istruzioni fondamentali del committente verso il vettore riguardano :
Ovviamente il committente si assume la responsabilità di consegnare le merci e di stabilire per la loro consegna tempi sufficienti per il rispetto delle istruzioni impartite.
In caso venga accertato il non rispetto di dei tempi di guida e riposo o dei limiti di velocità da parte degli organi di Polizia Stradale, il committente o, in mancanza, il vettore sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo, in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. In questo caso risponderà della violazione il conducente e il vettore.
Nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità o non vengano fornite documentazioni il vettore e il committente saranno soggetti in concorso col conducente autore della violazione.
Attenzione, in caso di multa si tratta di sanzioni amministrative ma diversa è la musica se il non adempimento delle regole sopra riportate sono causa di incidenti con lesioni gravi o morte.
In questo caso committente e vettore risponderanno penalmente.
Altre istruzioni possono riguardare il trattamento delle merci durante il trasporto:
Altra figura importante della filiera è il caricatore che potrebbe essere il committente ma nel caso non lo fosse deve essere indicato sia nel contratto che nei DDT.
Il caricatore, colui che fisicamente carica le merci nel o sul camion, è responsabile laddove venga accertata la violazione della norma in materia di massa limite (artt. 61 e 62 del d.lsg.285/1992) e alla corretta sistemazione del carico sul veicolo (artt. 164 e 167 d.lsg. 285/1192).
Questo vale sia per il trasporto in porto assegnato sia per il trasporto in porto franco.
In caso di accertamento della violazione del superamento del peso complessivo del mezzo o della sagoma massima del mezzo o della perdita del carico per cattivo ancoraggio oltre al vettore ne risponde anche il caricatore e se questo è anche il committente ne risponde per 2 volte.
In caso di multa ne risponde con sanzione amministrativa mentre nel caso di incidente con lesioni gravi o morte anche penalmente.
Questo vale se il trasportatore carica presso unico committente o caricatore e quindi è dimostrabile che il mezzo era fuori peso o fuori sagoma o il carico non ancorato correttamente. In caso di multi presa e groupage è il vettore o caricatore che ha assemblato le merci dei vari committenti a conoscere il risultato finale del peso o della sagoma e come è stato fissato il carico e quindi sarà lui a rispondere in caso di violazione.
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Tempi massimi per il carico e lo scarico delle merci
Uno degli argomenti che spesso sono oggetto di contenzioso tra committente e vettore riguarda i tempi di sosta prima del carico o dello scarico delle merci.
Questa materia è regolamentata da d.lgs.214/2008 che possiamo riassumere così: il tempo di sosta massimo consentito per l’attesa al carico o allo scarico della merce è fissato in 2 ore. Superata questa franchigia il committente è tenuto a riconoscere al vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di € 40,00/h.
E’ buona cosa inserire nel contratto scritto anche questa clausola.
Perdita o avaria
Il vettore è responsabile della perdita o avaria delle merci secondo le leggi art. 1696 cod. civ. e 285/2005.
L’indennizzo è pari a € 1,00 al kg a meno che non si accerti che da parte del vettore ci sia stato dolo o colpa grave.
E’ buona prassi inserire nel contratto regole per il trasporto in sicurezza se si tratta di merce di valore o deperibile:
Tempi di pagamento
La legge stabilisce che per il trasporto delle merci il tempo di pagamento massimo è di 60 gg data fattura.
Responsabilità solidale
La legge di stabilità 2015 ha disciplinato la responsabilità solidale per i trattamenti retributivi, contributivi ed assicurativi dei lavoratori impiegati nei contratti di autotrasporto per conto terzi.
Senza entrare troppo nel dettaglio praticamente, se il vettore non adempie al pagamento di quanto sopra il committente potrebbe essere chiamato a rispondere in solido al suo posto.
Per evitare il vincolo solidale, il committente deve verificare, prima della stipulazione del contratto, la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del fornitore richiedendo ogni tre mesi il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Data certa
Per ultimo, al fine di considerare il nostro contratto in “forma scritta” deve avere data certa.
Prima bastava rivolgersi agli uffici postali che, tramite timbro su bollo, certificavano la data ma questo servizio non è più disponibile.
Un metodo facile e sicuro è utilizzare per l’invio dei contratti controfirmati la PEC conservando le mail salvate nel server.
Non fa testo la mail stampata.
Bene il contratto lo abbiamo sottoscritto, ora non ci resta che metterlo nel cassetto e tornare, da buoni logistici, in prima linea.
di Alberto Spinelli del 05 febbraio 2018